Nei precedenti articoli riguardo gli INTERVENTI LOCALI ed il RIFACIMENTO DEL TETTO, abbiamo visto le possibili “criticità” nel voler far rientrare questi lavori come SISMABONUS al 110%.
Una obiezione condivisibile a questa mia tesi, potrebbe essere del tipo:
“Ma con il super Sismabonus al 110%, si possono anche detrarre interventi di sola messa in sicurezza o di consolidamento statico!”
Sei un Architetto, Geometra, Ingegnere, e stai cercando una COLLABORAZIONE PER IL SISMABONUS110?
Questa affermazione (in parte) è vera.
Difatti, nella legge su cui si basa il SISMABONUS (ovvero il Tuir “dpr 917/86” testo unico sulle imposte e redditi 917 del 1986), all’art. 16 bis, lettera i), sono riportate le opere da portare in detrazione:
“…gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari”
Ed il SISMABONUS 110%, a differenza del SISMABONUS “classico”, in effetti ha eliminato l’obbligo di aumentare 1 o 2 classi il RISCHIO SISMICO.
Con questo sembrerebbe che qualunque intervento locale (anche di sola messa in sicurezza statica), potrebbe essere tranquillamente detraibile al 110%.
Ma, a mio parere, le cose non stanno esattamente cosi!
Ed i motivi principali sono essenzialmente 2, ovvero:
- Queste Norme sono di natura FISCALE ( e non TECNICA).
- Sono Norme scritte… circa 35 anni fa!
Per questi 2 motivi, forniscono definizioni “tecniche” approssimative, superate, e non in linea con le attuali Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018).
E per smontare apparenti certezze (molto diffuse sul WEB), è sufficiente leggere queste Norme con un altra angolazione…
Difatti è vero che si possono anche realizzare interventi senza alcun beneficio sismico (ovvero con salto di classe sismica pari a zero).
Ma (come visto sopra) è anche vero che, secondo queste stesse Norme, gli interventi previsti dovranno “comprendere interi edifici”.
Ed a mio parere, dimostrare questa cosa non sarà affatto facile.
Cosa potrebbe accadere, se la nostra pratica verrà controllata a campione dall’Agenzia delle Entrate?
Sei un Architetto, Geometra, Ingegnere, e stai cercando una COLLABORAZIONE PER IL SISMABONUS110?
Quando potremmo dire, senza essere smentiti, che gli interventi locali (se ovviamente più di uno) hanno davvero interessato l’intero edificio?
Immaginiamo un caso banale, ad esempio una tipica palazzina di 5 piani.
Se questi interventi hanno interessato 1 piano? O 2 piani? Oppure tutti i piani?!!
E se invece avessimo rinforzato solamente alcuni dei solai? O le sole fondazioni?!!
Come vedi, non è affatto semplice dare una risposta univoca, e soprattutto, difficilmente attaccabile in un eventuale contraddittorio.
Quindi, è vero che (sulla carta) esiste una “scorciatoia” per portare in detrazione al 110% degli interventi locali, anche solo statici…
Ma di fatto, esiste un unico modo per riuscire a dimostrare (in caso di successivi controlli) che il nostro intervento aveva effettivamente riguardato l’intero edificio:
Progettare (e realizzare) l’intervento stesso, come un Miglioramento / Adeguamento Sismico (secondo le NTC 2018).
E’ possibile che in un prossimo futuro questo aspetto verrà chiarito da chi di dovere (Agenzia delle Entrate, Ministero o Governo).
Ma ad oggi fare diversamente, mi sembra solo… sperare nella fortuna!
Un caro saluto.
Ing. Luigi Tarquini.
AGGIORNAMENTO!! SONO USCITI
IMPORTANTI CHIARIMENTI.
LI TROVI IN QUESTO NUOVO ARTICOLO
Buongiorno ingegnere. Edificio unifamiliare, muri doppio UNI, solai laterocemento 16 cm senza soletta (campate 4 m), copertura in legno due falde. Applicazione metodo semplificato (D*) e salto di classe (C*) giustificata senza calcoli o modelli analitici in base alle prescrizioni della tab.6 All.A del DM 9/1/20. Le opere da eseguire sarebbero:
(1) “Eliminazione spinte orizzontali non contrastate” con rimozione tetto legno spingente, formazione correa e nuovo tetto non spingente in legno
(2) “collegamento dei pannelli murari agli orizzontamenti” con posa di soletta malta fibrorinforzata HPC (evito pubblicità), senza connettori nel solaio ma con barre ancoraggio a coda di rondine nelle pareti in laterizio, in modo da creare in sommità alle murature una forza di aggancio attualmente assenze in mancanza di soletta con rete metallica e quindi contrastando i meccanismi locali di collasso.
Le chiedo un suo parere sull’applicabilità del 110%
Grazie in anticipo
Certo. Se quelle sono le criticità emerse nel fabbricato e le risolvete tutte (come previsto dall’allegato), allora non vedo problemi particolari. Ovviamente vanno verificate tutte le altre condizioni richieste (requisiti sogg+ogg, ecc…) Un saluto
Anche se tardivamente la ringrazio. Aggiungo una considerazione: dei 4 interventi elencati nella tab.6 dell’Allegato A sicuramente l’ultimo non potrebbe essere asseverato dal tecnico abilitato (stabilizzazione del paramento interno dei pannelli murari con camera d’aria) perché i muri sono tutta struttura (25 cm senza controparete) quindi non potendo spuntare la relativa voce dovrebbe indicare “nessuna classe” nel modulo B. Comunque direi che questo non pregiudicherebbe l’accesso al sismabonus 110.
Un cordiale saluto
Si capisco…io comunque la interpreterei cosi: degli interventi indicati, andranno fatti tutti quelli possibili NEL CASO SPECIFICO. Se il vs fabbricato non ha le pareti con camera d’aria, è ovvio che nel vs. caso quell’intervento non potrà essere eseguito. Tuttavia applicherei comunque le classi iniziali e finali convenzionali. Ma soprattutto indicherei (in una nota aggiuntiva), che quell’intervento specifico non si è potuto fare perche…ecc, ecc. Ripeto, questa è una mia interpretazione personale perchè mi sembra che la “filosofia” del metodo sempl. sia questa… purtroppo non ci sono chiarimenti ufficiali in merito. Un saluto
Ingegnere Tarquini, innanzitutto grazie per i post che chiarificano molto la situazione. Vorrei porLe una domanda.
Sono un tecnico, e per un immobile in muratura su cui intervenire strutturalmente tramite sismabonus ho previsto: Smontaggio della piccola e grande orditura del tetto, realizzazione del cordolo e realizzazione delle piattabande per gli infissi.
L’intervento si configurerebbe dal punto di vista della pratica al GC come un intervento di miglioramente (quindi con valutazione della sicurezza semplificata).
A suo parere, la realizzazione delle piattabande è un intervento ammesso nel sismabonus 110?
So che è un intervento locale, ma la norma a quanto pare consenta di portarli in detrazione
La ringrazio
Buongiorno, e grazie dei complimenti! la domanda è interessante… in teoria, le piattabande (come intervento singolo) non hanno attinenza al sismabonus..ma se (come mi sembra il vs caso) le inserite in un MS, allora ritengo che sono senz’altro un opera che si puo detrarre. Tra l’altro, le piattabande hanno anche l’effetto di aumentare le resistenze delle FASCE DI PIANO a cui sono applicate. ps: non mi è chiara una sola cosa…ma se farai un MS (per cui immagino un modello 3d dell’edificio), perchè parli di”valutazione della sicurezza semplificata”?? Un saluto!
Buongiorno ingegnere, le presento il mio caso da privato cittadino e mi scuso se non avro’ un linguaggio tecnico. Il caso e’ una edificio con due appartamenti orizzontali, due ingressi separati, il primo piano ha a disposizione lato casa un garage ed una mansarda sopra ad esso. L’intervento che si vorrebbe fare e’ la demolizione e il rifacimento del tetto esistente con relativo cordolo e la demolizione del garage e della mansarda sovraesistente e la sua ricostruzione o con sstessa volumetria o con volumetria diversa.
La necessita’ di rifare questa parte di casa deriva dalla precarieta’ della struttura in quanto poggia sui vecchi mattoni bianchi in cemento molto datati. Inoltre visto il disallineamento del 1 piano rispetto alla pavimentazione della mansarda (circa 90 cm) si vorrebbe approfittare di ricostruire in modo tale che il pavimento della mansarda si riallinei alla stessa altezza dell’appartamento in modo tale da farlo comunicare come unica abitazione. Ci si chiede a tal punto se la demolizione e la ricostruzione, a seconda della convenienza, possa venir considerata sismabonus anche ne caso di volume diverso dal precedente. Se l’intervento del tetto possa ricadere in tale bonus anche nel caso di unificazione con la parte ricostruita lateralmente della nuova mansarda. Quali potrebbero essere gli interventi al piano terra per rafforzare il progetto di sismabonus.
Ringrazio e saluto Roberto
le ho risposto via mail.
Buonasera Ing.Tarquini,
sono molto contenta di aver trovato il suo sito, perchè da mesi sto cercando delle risposte per quanto possibile chiare e certe riguardanti il sismabonus ed eventualmente rifacimento tetto.
Inquadro il contesto:
io vivo in un condominio di 9 appartamenti e 4 negozi, confinante con una casetta di 2 appartamenti e due garage ( si toccano, ma non sono legate strutturalmente).E’ uno stabile che è stato negli anni 50 “rimodellato ” , innalzando e ampliando quello preesistente costruito nei primi anni del 900.
A me e ad altri condomini piacerebbe consolidare la strutture approfittando del bonus antisismico e rifare il tetto che è attualmente in legno e tavelle.
Ho contattato un geometra che dice che per accedere al bonus TUTTE LE UNITA’ IMMOBILIARI DEVONO ESSERE REGOLARMENTE ACCATASTATE (cioè NIENTE ABUSI edilizi interni alle unità IMMOBILIARI), ma non so se tutte le unità abitative e commerciali sono in regola…
Un altro tecnico INVECE mi ha detto che e’ SUFFICIENTE CHE LE PARTI COMUNI SIANO CONFORMI ALLE PLANIMETRIE CATASTALI.
CHI HA RAGIONE?
E’ possibile fare UN INTERPELLO all’agenzia delle entrate per avere una risposta certa? oppure ci si deve rivolgere ad un altro ente statale?
Buongiorno, e grazie del gradimento. A rigore, nessuno dei 2 ha ragione, per il semplice motivo che la conformità deve essere quella urbanistica e non catastale! Detto questo, ho capito comunque cosa intende dire, e le rispondo. La situazione degli abusi, è sempre delicata. Il motivo è che in pratica, le eventuali difformità (ovvero gli abusi), non devono interessare le parti oggetto di intervento. tanto x fare un esempio, dei tramezzi spostati, non sono parti in comune e non interessano un intervento sulle strutture. Ma già se l’abuso riguardasse un muro interno portante, la situazione sarebbe completamente diversa! Spero di essermi spiegato. Un saluto
Ingegnere Tarquini, mi unisco anch’io ai ringraziamenti:
Intervento:
Rifacimento tetto in legno degli anni ’20, con consolidamento sismico in zona 3 (prov. Venezia) e aumento di volume per la realizzazione di un cordolo perimetrale in laterizio oltre alla nuova struttura in legno e a nuovi spessori di coibenza.
Domanda:
In veneto è in vigore la norma: “Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi” pubblicata sul B.U.R. 27 dicembre 2019, n. 150 ed entrata in vigore il giorno 11 gennaio 2020 dove all’art. 2, comma 2, dice che “con gli interventi per il recupero dei sottotetti a fini abitativi non si possono modificare la sagoma dell’edificio esistente, le altezze (di colmo e di gronda), le linee di pendenza delle falde…” Unica eccezione è rappresentata dall’incremento di altezza delle falde per ragioni di coibentazione. La novella regionale non reca limiti incrementali dell’altezza delle falde, limiti però desumibili dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102; vale a dire che le altezze massime degli edifici sono incrementabili nella misura massima di trenta centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura.
La normativa per l’adeguamento sismico degli edifici è costretta a seguire i contorti commi e sotto commi regionali/nazionali su sagome, distanze e pendenze varie o può, come spero, tenerne conto solo in parte ed eventualmente fino a che punto?
Grazie
Prego! Allora, se ho ben capito il quesito, Lei ha giustamente constatato, che eventuali modifiche di altezza, pendenze, sagome, eccetera, sono “regolate” in via primaria da Normative (di natura urbanistica), regionali/nazionali. Questo è vero, confermo! Riguardo poi il fatto, che la Normativa per l’adeguamento sismico degli edifici (sarebbero le NTC-2018) sia “costretta” a seguire le Norme precedenti (urbanistico/edilizie), anche questo è vero, confermo! Perchè, essendo una Norma “tecnica”, dovrà ovviamente essere rispettata in tutti i suoi aspetti. Ma la “sostanza” dell’intervento, è “regolata” principalmente dalle norme di tipo urbanistico/edilizio. Capisco che può sembrare un discorso contorto, ma cosi è! Un saluto
La soffitta di un condominio gode del sismabonus come gli appartamenti e le altre pertinenze cantine e box?
Se accatastata come pertinenza, si conta nei massimali.