In questo articolo, voglio aggiornarti rapidamente su una importante novità, riguardante l’applicazione del SUPERBONUS 110% (sia Sismabonus che Ecobonus) in un caso molto frequente:
è il caso degli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, ma posseduti da un unico proprietario (o in comproprietà, non cambia nulla).
Il dubbio (anzi i 2 dubbi) che noi Tecnici avevamo, erano i seguenti:
LE PERTINENZE RIENTRANO OPPURE NO NEL CONTEGGIO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI TOTALI?
PER CALCOLARE IL MASSIMALE, LE PERTINENZE VANNO CONTEGGIATE OPPURE NO?
Pubblico questo Articolo, per aggiornarti su una IMPORTANTE novità’! La novità, è che abbiamo finalmente dei chiarimenti ufficiali, riguardo gli INTERVENTI LOCALI ed il Sismabonus 110% (SUPER Sismabonus).
Nei precedenti articoli riguardo gli INTERVENTI LOCALI ed il RIFACIMENTO DEL TETTO, abbiamo visto le possibili “criticità” nel voler far rientrare questi lavori come SISMABONUS al 110%.
Una obiezione condivisibile a questa mia tesi, potrebbe essere del tipo:
“Ma con il super Sismabonus al 110%, si possono anche detrarre interventi di sola messa in sicurezza o di consolidamento statico!”
In questo articolo, concludiamo l’argomento SISMABONUS e rifacimento del tetto, portando un esempio pratico…
Come avevamo visto nel precedente post, un intervento locale per sua stessa natura, non prevede lo studio dell’intero edificio (o meglio dell’intera struttura).
Ed approfondiamo un aspetto che, a mio parere, rischia di renderlo in molte occasioni non applicabile.
Come forse avrai già sentito, con la recente pubblicazione del Decreto Ministeriale D.M. 329 del 06/08/2020 (modifica del Sismabonus), sono stati inseriti ulteriori interventi per cui è possibile ottenere la detrazione fiscale del 110% (il cosiddetto SUPERBONUS).
In particolare, è ora possibile ottenere la detrazione, anche per interventi in cui non si aumenta nessuna classe di rischio sismico.