Continuiamo l’argomento del precedente Post.
Come visto, per poter calcolare la Classe di Rischio, è in generale necessario conoscere la struttura (ovvero svolgere una “attività conoscitiva”).
Viceversa la Normativa (nell’Allegato B), dice testualmente che:
Sei un Architetto, Geometra, Ingegnere, e stai cercando una COLLABORAZIONE PER IL SISMABONUS110?
“si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione”.
Quindi, mi spiace dirlo, ma qui la Normativa è veramente confusa.
In pratica, al Tecnico che deve compilare l’asseverazione SISMABONUS, si presentano 2 strade opposte:
- seguire quanto indicato dalla Normativa, e quindi non svolgere alcuna attività conoscitiva dell’edificio ANTE OPERAM (rilievi, misure, ecc).
- eseguire comunque l’attività conoscitiva dell’edificio ANTE OPERAM, anche se non richiesto dalla Normativa.
A mio parere, il problema nel primo caso è che non si potrà dichiarare la Classe di Rischio ANTE OPERAM. Oppure calcolarla in qualche modo “fantasioso”!
E questo rischierebbe di rendere l’asseverazione non valida.
Viceversa, nel secondo caso si è sicuramente più tutelati sulla correttezza del calcolo svolto. Ma a fronte di un impegno Professionale (e quindi di costi) maggiori.
Personalmente, sceglierei la via più prudente. Magari spiegando al Committente i possibili rischi della soluzione più economica…
Nel frattempo restiamo in attesa che dal Ministero, o dall’Agenzia delle Entrate, arrivi qualche chiarimento!
Un caro saluto.
Ing. Luigi Tarquini
In questo mi trovo in accordo con quanto da lei detto….. non è possibile effettuare un indagine conoscitiva, anche perchè la relazione passa cmq per il genio civile oltre che per il comune.
Certamente… secondo me, il “pasticcio” è anche che, il Ministero (nazionale) e il Genio Civile (regionale), parlano 2 lingue leggermente diverse.
Infatti, se effettuiamo una demol/ricos, la pratica da presentare al genio dovrebbe essere di NUOVA COSTRUZIONE.
Invece x calcolare le CLASSI ANTE/POST secondo il MIT, dovremo fare un raffronto come fosse un adeguamento sismico del medesimo fabbricato.
Per concludere: o presentiamo la pratica al GC come ADEGUAMENTO (e quindi saranno obbligatorie dentro tutte le indagini ante). Oppure la presentiamo come NUOVA COSTRUZIONE e faremo le indagini (a parte), x poter calcolare la classi di rischio.
Buonasera Ing. Tarquini, nell’ambito di una demolizione/ricostruzione di unità immobiliare con nuova struttura a telaio in c.a., le pareti esterne di tamponamento non portanti (ed eventualmente successive finiture, esempio intonaco) rientrano nel massimale del Sismabonus 110%? Grazie
Buongiorno Stefania. Si, rientrano in quanto gli interventi di categoria superiore (strutture) assorbono quelli di categoria inferiore (finiture). Però, facciamo una semplice considerazione: non conosco l’immobile, ma se è 1 sola unita, il limite (complessivo) è di 96k euro… con quella cifra (a meno che il fabbricato sia veramente piccolo) a malapena si realizza la struttura in ca!
Buongiorno, nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato in muratura, di scarsa qualità, ritiene necessaria la valutazione del rischio sismico ANTE OPERAM con il metodo convenzionale oppure si può utilizzare il metodo semplificato? Perché la norma, con il metodo semplificato, consente il salto di una sola classe mentre è chiaro che demolendo e ricostruendo il risultato sarà un edificio antisismico
Si è una giusta osservazione! Tuttavia credo che il metodo semplificato (che deriva dalla classificazione macrosis. EMS), non era nato pensando alla demol/ricos. In ogni caso, ricordiamoci che è richiesto LO STESSO METODO ANTE/POST. Per cui o tutto semplif, o tutto convenzionale! Un saluto
Buongiorno ing. Tarquini,
concordo che logica voglia che il metodo sia lo stesso, anche per avere un uguale parametro di riferimento.
Tale interpretazione è espressamente richiesta da normativa?
Perchè consentire nell’allegato B di indicare due metodologie diverse? Sarebbe stato più corretto indicare la metodologia unica fuori dei campi di classificazione del fabbricato ante e post operam allora.
Nel caso di un edificio in muratura da demolire anch’io sarei portato per la classificazione dell’ante operam con metodo semplificato e del nuovo fabbricato con metodo convenzionale, anche se non ho trovato nessun chiarimento o indicazione a riguardo.
Salve Marco. No, purtroppo deve essere usato stesso metodo ante/post. E’ scritto all’inizio delle Linee guida (quelle del dm58/2017). Sul perchè hanno fatto cosi l’all. B, non saprei! Ha ragione che è poco logico. Come non capisco la possibilità di mettere si o no sull’assicurazione (che è obbligatoria). Segnalo infine che alcuni colleghi, nelle demolizioni/ricos, non mettono proprio la classe di rischio ante! Ovviamente non lo consiglio. Un saluto
Buonasera Ing. Personalmente passo più tempo a spiegare ai potenziali clienti quello che non possono fare che a lavorare! L’ultima settimana è stata quella delle bifamiliari dove tutti volevano rinforzare muri, solai e tetto ma solo dalla loro parte. Spiegato che dovevano convincere anche il vicino ne ho sentite di tutti i tipi: “tagliamo la casa in due lasciando il muro comune al vicino e rifacciamone uno nuovo staccato, così diventano due unità strutturali” oppure “facciamo una nuova struttura a telaio dentro alla mia casa, staccata dal vicino e rifacendo tutti i miei solai“.
Peccato che nessuno si preoccupi di cosa succede all’unità del vicino togliendo il contrasto delle proprie murature e dei propri solai, tra l’altro una “nuova struttura” potrebbe anche non essere incentivabile proprio perché “nuova”.
Non so come la vede lei ma per me questo 110% è una vera maledizione.
Poche opportunità: quanti condomìni adegueranno l’intera struttura? quanti avranno un vicino collaborativo nelle bifamiliari o nelle schiere? quante vecchie unifamiliari ne approfitteranno concretamente?
e comunque molte responsabilità.
Scusi lo sfogo, un cordiale saluto
Figurati caro collega! Se questo spazio può essere utile a raccogliere pareri o sfoghi, ben venga! Tra l’altro, mi trovo totalmente d’accordo con quanto scrivi… Non è per essere pessimisti, ma questa del 110 è un occasione più unica che rara, che si sta sciogliendo come neve al sole. A mio modesto parere, la colpa principale è della burocrazia italiana (che è rimasta quella di sempre), e delle Norme sul 110% scritte da cani. Avrebbero dovuto ammettere anche i singoli Interventi Locali (che molte volte è il massimo che si può fare in un edificio esistente). Ma doveva essere fatto in modo CHIARO, con delle norme ad hoc, e soprattutto coordinate con le NTC. Hai ragione, allo stato dei fatti è un pò un rischiatutto… cerchiamo quindi di essere sempre prudenti, perchè chi rischia siamo noi, ma soprattutto i proprietari. Un saluto!